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Il caso

L’esenzione sul bollo è valida: I giudici danno ragione al disabile

Istanza dei genitori di un ragazzo autistico contro la legge regionale per non pagare una tassa automobilistica

Claudio Coli

01 Dicembre 2025, 13:12

Avvocati Parigiani e Picci

Gli avvocati Parigiani e Picci

Il padre di un giovane di Siena, disabile e affetto da autismo, si è visto negare il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l’annualità 2024 (l’esenzione era stata invece riconosciuta nel 2022 e nel 2023, ma dalla Regione Lazio, territorio dove viveva in precedenza).

Secondo la Regione, la condizione di disabilità – come certificato dall’INPS - non era permanente ma esisteva una previsione di revisione, una motivazione che nasceva dalla legge regionale Toscana del 22 settembre 2003, numero 49 che sostiene come il diritto all’esenzione spetti quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione. Il genitore – difeso dagli avvocati Ivan Roberto Picci e Roberta Parigiani - si è così rivolto alla Corte di Giustizia Tributaria di Firenze presentando ricorso, contestando l’illegittimità costituzionale, ed ha ottenuto ragione, anche se l’ente ha adesso impugnato la sentenza e la questione sarà discussa in Appello. Quanto però determinato dal Giudice Tributario è destinato a fare giurisprudenza, specialmente se in secondo grado le tesi dei ricorrenti saranno accolte.

I legali dei genitori si sono rivolti alla Corte evidenziando un contrasto tra la legge regionale e quella statale, che come notano gli avvocati difensori, “prevede espressamente che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Dunque l’esenzione doveva essere riconosciuta almeno fino alle visite di revisione e al relativo iter di verifica ma in questo caso il fulcro della questione riguarda la caratteristica propria della disabilità al centro della controversia, ovvero l’autismo. “Notoriamente del tutto irreversibile, l’iter di verifica non potrà che confermare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione”, evidenziano gli avvocati Picci e Parigiani. Il giudice, pur non sollevando la questione di legittimità costituzionale, ha accolto le ragioni dei legali, respingendo al contempo le tesi della Regione.

Chi è affetto da autismo - recita la sentenza - va considerato affetto da disabilità riconosciuta in modo permanente senza possibilità di revisione ai sensi della legge citata dalla Regione Toscana e va trattato come ogni altro soggetto che versa in condizione irreversibile di disabilità. Ragionare diversamente significherebbe favorire una disparità di trattamento che non ha alcuna ragione giustificativa e come tale, risulterebbe irragionevole, dunque in contrasto col principio di eguaglianza che permea il nostro ordinamento costituzionale”.

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