Sono arrivati gli addebiti di contestazione per i Palii del 2025, su specifici comportamenti ritenuti contrari alle disposizioni contenute nel Regolamento per il Palio, firmate dall’assessore delegato alla giustizia paliesca del Comune di Siena. In data di oggi, martedì 7 ottobre, sono stati formulati.
Le contestazioni del Palio di luglio
Per quanto riguarda il Palio del 2 luglio 2025 (la Carriera è stata poi corsa il 3 luglio per maltempo), esaminati la relazione dei Deputati della Festa e tutti i rapporti scritti indicati dall’articolo 92, comma 3, del Regolamento per il Palio, nonché visionati i filmati ufficiali allegati alla relazione dei Deputati e prodotti dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere alla Contrada della Tartuca, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per aver il proprio fantino posto in essere durante la corsa del Palio ripetuti spostamenti verso il basso tra i canapi con contestuale schiacciamento delle Contrade. Per la condotta sopra menzionata si evidenzia la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del Regolamento”.
Esaminati la relazione dei Deputati della Festa e tutti i rapporti scritti indicati dall’articolo 92, comma 3, del Regolamento per il Palio, nonché visionati i filmati ufficiali allegati alla relazione dei Deputati e prodotti dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Giosuè Carboni detto Carburo, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile delle violazioni scaturenti dalle seguenti condotte: “Per non aver il suddetto fantino durante la terza prova e il Palio, al momento dell’abbassamento del canape e dello scoppio del mortaretto, fermato subito il cavallo e per non averlo condotto al passo al punto di partenza. Per le condotte di cui sopra si ravvisano le violazioni dell’articolo 65, comma 5, del Regolamento richiamato dall’articolo 87 del medesimo Regolamento”.
Esaminati la relazione dei Deputati della Festa e tutti i rapporti scritti indicati dall’articolo 92, comma 3, del Regolamento per il Palio, nonché visionati i filmati ufficiali allegati alla relazione dei Deputati e prodotti dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Carlo Sanna detto Brigante, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per aver posto in essere durante la corsa del Palio ripetuti spostamenti verso il basso tra i canapi con contestuale schiacciamento delle Contrade. Per la condotta di cui sopra si ravvisa la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento richiamato dall’articolo 87 del medesimo Regolamento”.
Le contestazioni del Palio di agosto
Per quanto riguarda il Palio del 16 agosto 2025, esaminati la relazione dei Deputati della Festa e tutti i rapporti scritti indicati dall’articolo 92, comma 3, del Regolamento per il Palio, nonché visionati i filmati ufficiali allegati alla relazione dei Deputati e prodotti dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere alla Contrada del Drago, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica dell’atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Perché il giorno del Palio il proprio fantino, all’abbassamento del Canape, si trovava al secondo posto anziché al terzo posto assegnatogli dall’ordine della Mossa. Per la condotta sopra menzionata si evidenzia la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del Regolamento”.
Esaminati la relazione dei Deputati della Festa e tutti i rapporti scritti indicati dall’articolo 92, comma 3, del Regolamento per il Palio, nonché visionati i filmati ufficiali allegati alla relazione dei Deputati e prodotti dal Consorzio per la Tutela del Palio, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Andrea Coghe detto Tempesta, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa, entro sette giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Perché il giorno del Palio, all’abbassamento del Canape, si trovava al secondo posto anziché al terzo posto assegnatogli dall’ordine della Mossa. Per la condotta di cui sopra si ravvisa la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento richiamato dall’articolo 87 del medesimo Regolamento”.