Il verdetto
Carcere di Ranza, escluso il reato di tortura per i dieci imputati
Sentenza annullata con rinvio, escluso il reato di tortura: così ha deciso Corte di Cassazione nel terzo atto del processo sul pestaggio ai danni di un detenuto tunisino del carcere di San Gimignano risalente al 2018, e che riguardava in questo caso i dieci agenti (su 15 totali) che avevano scelto di essere giudicati col rito abbreviato, venendo condannati sia in primo che secondo grado a vario titolo per lesioni e tortura, reato autonomo per la prima volta contestato ad appartenenti alle forze dell’ordine.
Il procedimento proseguirà dunque in Corte di Appello, dove fa ritorno ma con le sole accuse di lesioni: la Cassazione ha annullato il capo A della tortura e il B relativo al concorso e dovrà quindi essere riformulata una nuova sentenza, col processo potrebbe comunque avere un ulteriore round in Cassazione in caso di ricorsi. Una decisione giunta in tardissima serata dopo oltre dieci ore di camera di Consiglio. La Corte ha accolto le richieste fatte durante la discussione in aula dal procuratore generale Nicola Lettieri, il quale aveva chiesto l'annullamento delle condanne accusati di tortura "per assenza di elementi sufficienti a pervenire alla certa affermazione di responsabilità".
Nell’aprile 2025 la Corte di Appello di Firenze aveva confermato per gli imputati condanne tra 2 anni 3 mesi e 2 anni 8 mesi ma per il pg Lettieri, esistevano elementi che in questo caso fanno "sorgere serii dubbi sull'integrazione di un reato che costituisce un grave crimine contro l'umanità. Il Pg ha elencato la "lieve entità delle lesioni accertate, l'insussistenza di un trauma psichico accertato, la non gravità di insulti e minacce", "la contenuta durata della condotta esauritasi in 4 minuti", "la necessità di dover esercitare una forze soverchiante" per il trasferimento del detenuto da una cella all'altra "in considerazione di un difficile contesto e di agire in una polveriera dove gravitavano detenuti pericolosi in conflitto, tra loro e con gli agenti", nonché la presenza di agenti che invitavano un collega a non infierire sull vittima. Inoltre per Lettieri "il quadro normativo rende difficile individuare l'integrazione della fattispecie, dove possono convivere concetti diversi come tortura e trattamento inumano e degradante, destinate ad applicazioni diverse dal trattato Onu", che è "all'origine della norma nazionale".
Si apre una breccia adesso per i restanti cinque agenti che avevano scelto il rito ordinario venendo condannati a pesanti pene da 5 e 6 anni in primo grado poi scontate in Appello con una forbice tra i 4 anni e alcuni mesi e i 3 anni e 8 mesi.
"Soddisfatto due volte - commenta l'avvocato Stefano Cipriani, per una posizione - perché evidentemente la Corte ha ritenuto che i fatti di Ranza non possano costituire una tortura, ma sopratutto perché, annullando la sentenza con riferimento al concorso è stato riconosciuto quello che questa difesa ha sempre sostenuto, e cioè che chi come il mio assistito si è limitato a presenziare ad un trasferimento di cella di un detenuto su indicazione di un superiore non può rispondere di atteggiamenti scorretti di altri".
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