Siena
Fabio Giomi
Centocinque euro e 75 centesimi. È il valore della merce, tra cosmetici, dispositivi sanitari e anche salmone norvegese, che Fabio Giomi non avrebbe battuto alla cassa, dopo essere stata nascosta nei cartoni della birra durante il test del carrello, e che è valsa il clamoroso licenziamento da parte da Pam, annullato poi dal giudice del lavoro di Pam. Il dettaglio emerge dalla sentenza emessa dal giudice Delio Cammarosano, che il 5 gennaio ha reso note le motivazioni che lo hanno portato a dare ragione al lavoratore 62enne e alla Filcams Cgil lo scorso 29 dicembre.
Per il tribunale infatti, come già specificato nel dispositivo della sentenza, il licenziamento tramite test del carrello è illegittimo e discriminatorio, anche per motivi di età, nonché persecutorio, perché arriva dopo una serie di richiami disciplinari minori. “II licenziamento di Fabio Giomi, lavoratore prossimo al pensionamento, è inficiato da ulteriore profilo di nullità, quello discriminatorio per età” specifica il giudice, che evidenzia come “nella singola unità produttiva egli è stato l'unico, di in presenza lavoratori con minore anzianità anagrafica/di servizio ad essere sottoposto al test del carrello, meglio, è stato l'unico a subirne l'effettuazione di secondo”. Dietro la scelta, come emerge dalla sentenza, la necessità dell’azienda, come dichiarato espressamente “di volere perseguire l'agevolazione del turn over generazionale”, ed ecco, rimarca Cammarosano, la circostanza per cui solo Giomi nel suo punto vendita “è stato sottoposto al test carrello e nonostante abbia superato il primo, gli è stato somministrato un secondo test per indurlo in errore”.
Un allontanamento, ancora il tribunale, “in violazione di qualsiasi canone di necessaria progressività, anche secondo buona fede e correttezza”, perché si evidenzia, da alcuni lievi provvedimenti per episodi legati all’operatività di cassa, si arriva al test del carrello e al licenziamento giusta causa, alimentando “una intenzionale escalation essenzialmente persecutoria addirittura individuale”. La sentenza mette un punto fermo inoltre sulla “estraneità mansionaria di funzioni di controllo al fine di protezione del patrimonio aziendale ad opera dell'addetto alle operazioni di vendita” stabilendo che Giomi non poteva fungere da addetto anti taccheggio, con mansioni potenzialmente nocive per la sua salute. “L'attribuzione di simili compiti all'operatore di cassa richiederebbe specifica formazione e doti personali non comuni, a parte un adeguato riconoscimento retributivo – nota il giudice, che indica poi come “il lavoratore incorrerebbe in violazione dell'obbligo ex art. 20, di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di sua competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori”.
Nello specifico, accusare un cliente di presunti furti con potenziali reazioni che potrebbero mettere a rischio sé stesso e i colleghi. Ora l'azienda ha sei mesi per impugnare il verdetto.
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